SILAV CONSULTING srl Gestione Sicurezza sul Lavoro

8 Gennaio 2024LAVORO AGILE proroga

Con l’art. 18-bis della legge n. 191/2023 che ha convertito, con modificazioni il decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023), è stato prorogato al 31 marzo 2024 il diritto al lavoro agile, nel settore privato, per i genitori di figli con un'età inferiore ai 14 anni e per i “lavoratori fragili”, ossia per quei dipendenti che, a seguito di un accertamento del medico competente, risultino più esposti al rischio Covid.

L'articolo citato infatti recita:

Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 marzo 2024.

I diversi combinati e disposti delle normative citate, in particolare il punto 2 dell'allegato B annesso al DL 24/2022 in pratica prevedono:

La proroga riguarda solo i lavoratori DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO. Tutti gli esperti del settore si aspettavano l'estensione al settore pubblico con l'emanazione del consueto "Milleproroghe" di fine anno, che invece non c'è stata. I lavoratori fragili pubblici sono quindi esclusi dalla proroga  e per loro rimane in essere la scadenza del 31/12/2023
i lavoratori interessati sono  i genitori che hanno, all’atto della richiesta, almeno un figlio “under 14”, (argomento che non approfondisco perché non di interesse medico) e i lavoratori fragili riconosciuti come tali dal medico competente di cui all'articolo  42 comma 3 bis che modifica Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del  decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla  disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B a cui fa riferimento l'attuale decreto (sì, lo so che vi siete persi, ringraziate il legislatore che redige normative di chiarezza esemplare; in pratica sono i fragili riconosciuti come tali dal medico competente, già citati sopra).
Sono quindi esclusi alla proroga i lavoratori riconosciuti come fragili  perché affetti da patologie croniche e con particolari connotazioni di gravità previste dal D.M. del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022 e debitamente certificate dal Medico di Medicina Generale, anche loro in scadenza al prossimo 31 dicembre, e i lavoratori classificati come fragili perché invalidi con connotazione di gravità. Anche per loro la scadenza rimane al 31/12/2023.
Il  lavoro agile deve essere compatibile con le caratteristiche dell’attività svolta presso il datore di lavoro privato, anche in un’ottica di previsione di modalità aziendali o definite da accordi collettivi applicati. Ciò significa che se la prestazione del lavoratore non è compatibile con il lavoro agile (perché si tratta, ad esempio,di mansioni con compiti operativi non remotizzabili, il diritto non scatta.

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